PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Promotore e finanza di progetto).

      1. Le disposizioni di cui agli articoli da 37-bis a 37-nonies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano senza eccezioni, e in deroga alla normativa di settore, anche per quanto concerne la regolamentazione dei rapporti e la loro durata, a tutte le ipotesi di realizzazione di lavori, di fornitura di servizi e di prodotti e di affidamento di servizi pubblici, anche per interventi misti, per interventi concernenti i settori esclusi e per interventi assimilati, per le attività di integrazione, completamento e manutenzione di lavori e di servizi anche se già parzialmente realizzati e per tutte le prestazioni costituenti adempimento di obblighi di legge a carico del soggetto aggiudicatore competente.
      2. Le norme di cui al comma 1 e le norme vigenti concernenti le concessioni di lavori si applicano, in quanto compatibili, a tutti i contratti comportanti partenariato pubblico-privato o attuativi del partenariato, o regolanti i rapporti con contraenti generali.
      3. Gli interventi e le prestazioni realizzati e prevalentemente finanziati da soggetti privati, compresi quelli in attuazione di piani o di convenzioni urbanistici, non sono assoggettati alla normativa vigente sugli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture.
      4. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, i soggetti aggiudicatori pubblicano un avviso, nel rispetto delle modalità stabilite dall'articolo 37-bis della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, per individuare i soggetti interessati a presentare offerta. Nell'avviso sono fissati i termini per manifestare l'interesse e le modalità della procedura di confronto ed è indicato specificatamente che il soggetto

 

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promotore ha titolo alla aggiudicazione in caso di offerta più conveniente per il soggetto aggiudicatore, a seguito anche dell'adeguamento previsto dal citato articolo 37-ter della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni.
      5. Qualora nel termine stabilito nell'avviso di cui al comma 4 non siano pervenute manifestazioni di interesse, il contratto è aggiudicato al promotore. Nelle altre ipotesi, il soggetto aggiudicatore bandisce una gara, da svolgere con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara il progetto e le condizioni economiche e contrattuali della proposta adottata. I partecipanti alla gara prestano, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, una cauzione supplementare pari a quella richiesta al promotore.
      6. Qualora non siano state presentate offerte più convenienti di quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo.
      7. Qualora sia stata presentata un'offerta più conveniente, il promotore può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione del soggetto aggiudicatore, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In tale caso il soggetto aggiudicatore rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute e gli impegni di spesa assunti per la partecipazione alla gara, purché congrui e documentati, nella misura massima della garanzia supplementare dallo stesso promotore prestata.
      8. Qualora il promotore non adegui la propria proposta a quella del miglior offerente, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e il soggetto aggiudicatore rimborsa al promotore, a spese dell'offerente, le spese sostenute e gli impegni di spesa assunti, purché congrui e documentati, nella misura massima della garanzia supplementare dallo stesso offerente prestata.
      9. Tutti i crediti della società di progetto, presenti e futuri, ivi inclusi quelli verso il soggetto aggiudicatore e le pubbliche amministrazioni, possono essere costituiti in pegno o ceduti in garanzia dalla
 

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società a banche o ad altri soggetti finanziatori, senza necessità di consenso del debitore ceduto, anche quando non siano ancora liquidi ed esigibili.

Art. 2.
(Modificazioni di norme).

      1. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 14:

              1) al comma 1 le parole: «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «750.000 euro»;

              2) al comma 6 le parole: «1.000.000 di euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «2.500.000 euro»;

          b) all'articolo 17:

              1) il comma 11 è abrogato;

              2) al comma 12 le parole: «a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi»;

          c) all'articolo 21, comma 1-ter, le parole: «di importo superiore alla soglia comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 2.500.000 euro»;

          d) all'articolo 23, comma 1-bis, le parole: «750.000 ECU» e «trenta» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «2.500.000 euro» e «quindici»;

          e) all'articolo 24, comma 1:

              1) le parole: «100.000 euro», ovunque ricorrono e «300.000 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «750.000 euro» e «2.500.000 euro»;

              2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) lavori di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della

 

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disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori per i quali si applica tale disciplina»;

          f) all'articolo 25, comma 3, le parole: «10 per cento» e, ovunque ricorrono, «5 per cento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «30 per cento» e «20 per cento»;

          g) i commi 4 e 5 dell'articolo 25 sono abrogati;

          h) all'articolo 29, comma 1, le parole: «un milione di euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «2.500.000 euro».

      2. All'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «500.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «4.000.000 di euro»;

          b) al comma 5, le parole: «1.500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti; «6.242.000 euro».

      3. Gli importi dei lavori indicati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, dall'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, come da ultimo modificati dalla presente legge, esclusi quelli che si riferiscono alle soglie di applicazione delle normative comunitarie, sono soggetti a rivalutazione secondo il tasso di inflazione reale, indicato entro il 30 giugno di ogni biennio con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3.
(Camera di conciliazione per i lavori pubblici).

      1. La camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è sostituita dalla camera di conciliazione per i lavori pubblici.

 

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      2. Alla camera di conciliazione sono mantenuti i compiti già attribuiti alla camera arbitrale dalla normativa vigente in materia.
      3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, la camera di conciliazione, su istanza di chi ha interesse o anche d'ufficio, adotta, in contraddittorio con gli interessati, soluzioni appropriate per evitare il sorgere di contenzioso o per risolverlo, anche relativamente alle procedure di affidamento dei lavori.
      4. Qualora sia accertata l'esistenza di irregolarità, la camera di conciliazione informa l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 4, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dell'eventuale adozione di ogni misura cautelare appropriata circa gli atti e le procedure illegittimi e diffida i soggetti interessati ad eliminare la violazione delle norme assegnando un congruo termine.
      5. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 4, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con provvedimento motivato applica a carico del soggetto inottemperante una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'1 per cento e non superiore al 10 per cento dell'importo dell'affidamento o dei lavori affidati, fissando i termini per il pagamento della sanzione, la cui riscossione avviene mediante ruoli.
      6. I provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e della camera di conciliazione sono impugnabili davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

Art. 4.
(Norme di principio).

      1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi generali del diritto in conformità ai quali deve essere interpretato ogni altro atto normativo vigente in materia.